Statuto

STATUTO
NUOVO GRUPPO ENTOMOLOGICO TOSCANO - NGET

(varato dall’Assemblea Costituente NGET del 15.03.2021 ed approvato dopo modifiche dall’Assemblea dei
Soci del 10.11.2023)

Art. 1 - Denominazione e Sede
È costituita l’Associazione, laica, apolitica, con finalità di ricerca scientifica e senza fini di lucro, denominata
Nuovo Gruppo Entomologico Toscano (acronimo NGET), con sede presso il reparto di Entomologia “E,
Calabresi”, sez. Zoologia “La Specola” del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, Via Romana 17, I-50125 Firenze (Italia)

Art. 2 - Scopi 

L’Associazione persegue i seguenti scopi:  

- promuovere la ricerca entomologica e sugli Artropodi in genere;  

- promuovere e divulgare la conoscenza entomologica, anche offrendo consigli e assistenza a chi intende  avvicinarsi allo studio degli Artropodi terrestri e dulcacquicoli.  

Art. 3 - Soci 

Il numero dei Soci è illimitato e possono appartenere all’Associazione soggetti di tutte le nazionalità che ne  condividano gli scopi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  Non vi è limite temporale e operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne conseguono. L’associazione  al NGET prevede il versamento di una quota annuale. 

L’esercizio sociale ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre.  

I Soci possono essere:  

- Ordinari;  

- Giovani;  

- Sostenitori;  

- Onorari.  

Le qualifiche di Socio giovane e ordinario sono conferite, a seguito di richiesta da parte dell’interessato, dal  Consiglio Direttivo, con relativa delibera che deve essere approvata dall’Assemblea. Possono essere Soci  ordinari le persone, gli enti e le associazioni che condividono le finalità dell’Associazione. Sia i Soci ordinari,  sia i Soci giovani pagano la quota annuale di associazione; tale quota per il Socio giovane è ridotta rispetto a  quella per il Socio ordinario. I Soci giovani sono le persone con età inferiore ai 25 anni. I Soci sostenitori  sono quelli che, oltre alla quota annuale, versano un contributo speciale a titolo di donazione, pari almeno  a 3 volte la quota ordinaria. La qualifica di Socio onorario è proposta dal Consiglio Direttivo, ed  eventualmente acquisita dopo ratifica dell’Assemblea, tra illustri cultori dell’Entomologia, anche non soci, o  fra persone particolarmente benemerite dell’Associazione. Un Socio onorario può essere nominato  dall’Assemblea Presidente Onorario, carica a titolo puramente onorifico, che non esercita effettivamente  funzioni. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale.  

A tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative sono riconosciuti i medesimi diritti:  - godere dell’elettorato attivo e passivo, purché maggiorenni;  

- votare nelle assemblee;  

- ricevere le pubblicazioni dell’Associazione.  

Le quote sociali saranno stabilite annualmente al Consiglio Direttivo.  

La decadenza da socio avviene:  

- per decesso;  

- per dimissioni;  

- se alla fine di un anno solare non è stata ancora corrisposta la quota sociale;  

- su proposta motivata dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e approvata da almeno il 50% più uno degli  aventi diritto al voto.  

Art. 4 - Patrimonio ed Entrate 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:  

- beni mobili ed immobili che dovessero divenire di proprietà della stessa;  

- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze del bilancio;  

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:  

- eventuali rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare;  

- quote associative e contributi degli aderenti;  

- eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti testamentari pervenuti da soggetti pubblici o privati;  - ricavi derivanti da eventuali attività promosse dall’Associazione, come organizzazione di convegni;  - ogni altra entrata che concorra ad aumentare l’attivo sociale.  

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.  

Il fondo comune non può mai essere ripartito tra i Soci, né durante la vita dell’Associazione, né al momento  dell’eventuale scioglimento. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a  favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. In ogni caso è fatto divieto di distribuire  anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita  dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.  

Art. 5 - Organi dell’Associazione 

Gli organi dell’Associazione sono:  

- l’Assemblea dei Soci;  

- il Consiglio Direttivo;  

- il Presidente;  

- il Segretario;  

- il Tesoriere.  

Art. 6 - Assemblea 

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e delibera a  maggioranza semplice dei votanti; in prima convocazione è però necessaria la presenza della metà più uno  dei Soci. Enti o Associazioni devono essere rappresentati o dal rispettivo rappresentante legale o da una  persona da questi delegata. L’Assemblea si riunisce tramite convocazione del Presidente inviata a tutti i  Soci in forma scritta o per e-mail almeno venti giorni prima della riunione e almeno una volta l’anno. L’Assemblea può tenersi in presenza o tramite video-conferenza. Tramite delega scritta e firmata, ogni 

Socio può farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun Socio può raccogliere al massimo due deleghe. L’Assemblea:  

- elegge il Presidente;  

- elegge il Consiglio Direttivo;  

- approva il bilancio dell’Associazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale;  - delibera sulle modifiche al presente statuto;  

- delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o, in sua mancanza, dal Segretario o dal  Tesoriere.  

Art. 7 - Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro persone: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e un  Consigliere, ed è un organo eletto dall’Assemblea. Nessun compenso è dovuto ai suoi membri.  Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Se un membro presenta le proprie dimissioni o è impossibilitato  a terminare il mandato, verrà sostituito dal primo degli esclusi per numero di voti ottenuti. In caso di parità  prevale il più anziano. Sono eleggibili tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa; nel caso  di enti o associazioni, può entrare a far parte del Consiglio Direttivo il rispettivo rappresentante.   

Il Consiglio Direttivo ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, fissando le quote sociali  annuali e varando il Regolamento per l’attuazione delle norme statutarie, che dovrà essere sottoposto  all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il Regolamento può essere modificato con deliberazione  dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla sua elezione, elegge al  proprio interno il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere.  

Il Consiglio Direttivo si riunisce, tramite convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno. Per essere  considerata valida la sua riunione devono essere presenti i 4 membri del Consiglio Direttivo e almeno un  altro socio.  

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  Non è ammessa delega.  

Art. 8 - Presidente  

Il Presidente rappresenta l’Associazione ed è eletto dall’Assemblea, entrando automaticamente a far parte  del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci ed ha la  rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.  

Art. 9 - Segretario 

Il Segretario gestisce l’elenco dei Soci, conserva gli atti sociali, dirama le convocazioni delle adunanze  dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee.  

Art. 10 - Tesoriere 

Il Tesoriere è eletto all’interno del Consiglio Direttivo; si occupa di tenere la cassa e gestire la contabilità  dell’Associazione, redigendo ogni anno il bilancio. 

Art. 11 - Pubblicazioni  

L’Associazione pubblica una rivista scientifica a carattere non periodico, denominata “Onychium” con  contributi riguardanti tutte le aree dell’Entomologia, ma che accetta anche contributi riguardanti gli altri  artropodi terrestri e dulcacquicoli. Tale rivista è redatta da un apposito Comitato nominato dal Consiglio  Direttivo. Il Comitato di redazione esercita il controllo sul materiale inviato per la stampa e ne cura la  pubblicazione secondo le norme stabilite dal Regolamento.  

Art. 12 - Modifiche allo Statuto 

Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno un decimo dei  Soci in regola con il versamento della quota sociale, che dovranno presentare la propria richiesta scritta al  Consiglio Direttivo, apponendovi le proprie firme. La proposta di modifica deve essere presentata  all’Assemblea e approvata almeno dai 2/3 degli aventi diritto al voto.  

Art. 13 - Scioglimento 

Per decretare lo scioglimento dell’Associazione occorre una deliberazione dell’Assemblea assunta con il  voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.  

Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nel’arco di 30 giorni, non si raggiunge tale  maggioranza, decidono lo scioglimento i soci intervenuti alla terza Assemblea con la maggioranza assoluta  dei votanti.  

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tutto il suo patrimonio dovrà essere  devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utlità, sentito l’organismo di  controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione  imposta dalla legge.